DECRETO MINISTERIALE n. 354 del 10 agosto 1998

 

Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTO l’art. 405 del Testo Unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, concernente le norme comuni dei concorsi per il reclutamento del personale docente;

VISTO il Testo Coordinato delle disposizioni emanate in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti nelle scuole secondarie, di cui al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, pubblicato nel Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale n. 11-12 del 12-19 marzo 1998;

VISTO l’art. 40 comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la possibilità di indire concorsi a cattedre per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti, anche di diverso ordine e grado, ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio;

RITENUTO opportuno costituire alcuni ambiti disciplinari più ampi, ai fini del reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli,, del personale docente della scuola secondaria ed artistica, così da garantire maggiore snellezza ed economicità alle procedure stesse, assicurando, nel contempo, una più ampia mobilità professionale al personale nell’ambito del settore individuato;

VISTI i pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, espressi nelle sedute del 22 maggio, 23 giugno 1998 e 16 luglio 1998;

RITENUTO relativamente al nuovo ambito disciplinare 4 ( classi 43/A e 50/A ), di non condividere il reinserimento della laurea in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, già prevista come titolo ad esaurimento , purché conseguita entro l’anno accademico 1986/1987;

RITENUTO altresì, di non potersi adeguare ai suddetti pareri, anche per ciò che concerne l’esclusione della laurea in Conservazione dei beni culturali, per il sopracitato ambito disciplinare 4, dal momento che tale titolo, se conseguito con il prescritto piano di studi, configura sostanzialmente un percorso formativo idoneo all’insegnamento delle materie letterarie, sia nella scuola media che negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

RITENUTO opportuno, comunque, costituire il nuovo ambito disciplinare 6 tra classi di concorso (75/A e 76/A ), appartenenti entrambe al settore della scuola secondaria superiore, per le finalità già richiamate;

RITENUTO di non poter accogliere l’indicazione del C.N.P.I., per ciò che concerne, quanto al medesimo nuovo ambito disciplinare 6, l’inserimento, tra i titoli di accesso, di diplomi di livello universitario, essendo rinviata tale operazione di ulteriore modifica al momento della riforma dei cicli

scolastici;

CONSIDERATO inoltre, di dover richiamare le norme transitorie, di cui all’articolo 5, commi 4 e 5 del Testo Coordinato n.39/1998 sopracitato, per i docenti  non abilitati, inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di supplenza, relativamente alle classi di concorso aggregate nei nuovi ambiti disciplinari, in possesso di titoli di studio non più validi ai sensi del presente decreto;

RITENUTA l’opportunità di accogliere, relativamente all’ambito disciplinare 8 (classi 38/A, 47/A e 49/A ), la seconda soluzione proposta dal C.N.P.I., prevedendo la corrispondenza tra l’abilitazione 49/A e le abilitazioni 38/A e 47/A;

D E C R E T A:

 

Art. 1

1. Ai soli fini dell’accesso ai ruoli, mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica, della mobilità e della utilizzazione del personale medesimo sono costituiti, mediante apposita aggregazione di classi di concorso, i seguenti ambiti disciplinari contenenti gli insegnamenti impartiti in più scuole ed istituti anche di diverso ordine e grado:

A - AMBITI DISCIPLINARI (per aggregazione di classi di concorso prevalentemente in senso verticale)

A.D. 1 - per aggregazione delle classi 25/A e 28/A

A.D. 2 - per aggregazione delle classi 29/A e 30/A

A.D. 3 - per aggregazione delle classi 31/A e 32/A

A.D. 4 - per aggregazione delle classi 43/A e 50/A

A.D. 5 - per aggregazione delle classi 45/A e 46/A

A.D. 6 - per aggregazione delle classi 75/A e 76/A

B - AMBITI DISCIPLINARI (per aggregazione di classi di concorso prevalentemente in senso orizzontale)

A.D. 7 - per aggregazione delle classi 36/A - 37/A

A.D. 8 - per aggregazione delle classi 38/A - 47/A - 49/A

A.D. 9 - per aggregazione delle classi 43/A -50/A - 51/A - 52/A

C - AMBITI DISCIPLINARI (per aggregazione di classi di concorso in senso orizzontale per gli insegnamenti tecnico-pratici)

A.D. 10 - per aggregazione delle classi 4/C - 8/C

A.D. 11 - per aggregazione delle classi 5/C - 14/C

A.D. 12 - per aggregazione delle classi 6/C - 12/C - 16/C - 34/C - 40/C

A.D. 13 - per aggregazione delle classi 7/C - 10/C - 22/C

A.D. 14 - per aggregazione delle classi 17/C - 23/C

A.D. 15 - per aggregazione delle classi 24/C - 35/C

A.D. 16 - per aggregazione delle classi 26/C - 27/C

A.D. 17 - per aggregazione delle classi 28/C - 29/C

A.D. 18 - per aggregazione delle classi 30/C - 31/C

A.D. 19 - per aggregazione delle classi 41/C - 42/C

A.D. 20 - per aggregazione delle classi 50/C - 51/C - 52/C

2. I nuovi ambiti disciplinari di cui al presente decreto non comportano modifiche alla normativa vigente in materia di formazione delle cattedre e dell’organico del personale docente.

 

Art. 2

1. I titoli di accesso, parzialmente modificati e i relativi piani di studi, nonché le prove d’esame afferenti i nuovi ambiti disciplinari, sono indicati nell’Allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto.

2. Negli ambiti disciplinari di cui al precedente art. 1, la partecipazione alle procedure concorsuali per il reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, ovvero per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità per ciascuna delle classi di concorso in essi indicate, è consentita a coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti, per detta classe, nella colonna 2 dell’Allegato 1 sopra citato. Qualora il titolo di accesso sia comune a più classi di concorso dell’ambito disciplinare, il candidato potrà partecipare alla procedura concorsuale, conseguendo più abilitazioni o idoneità.

3. Per la partecipazione alla procedura concorsuale ai fini dell’accesso ai ruoli del personale docente nelle scuole secondarie ed artistiche, è necessario sostenere tutte le prove obbligatorie comuni e, laddove previste, quelle aggiuntive indicate nel sopraddetto Allegato 1.

4. I candidati abilitati, che partecipino al concorso ai soli fini del conseguimento di altra abilitazione compresa in uno degli ambiti disciplinari di cui all’art. 1, lettera B, debbono sostenere le sole prove aggiuntive relative all’ambito disciplinare medesimo previste dal già citato Allegato 1.

5. Per ambiti disciplinari aventi specifiche caratteristiche si rinvia alle disposizioni particolari impartite negli articoli che seguono.

 

Art. 3

( A.D. da 1 a 6 )

1. Gli ambiti disciplinari di cui alla Lettera A del precedente art. 1, sono costituiti per aggregazione tra classi di concorso appartenenti alla scuola secondaria di 1° e di 2° grado ad eccezione dell’ambito disciplinare 6, costituito tra classi di concorso appartenenti al medesimo grado per il quale, tuttavia , l’accesso è consentito, come per gli altri ambiti, con il medesimo titolo di studio.

2. Per l’accesso agli ambiti disciplinari, di cui alla Lettera A sopraddetta, è prevista una prova scritta obbligatoria e comune, il cui mancato superamento comporta l’esclusione dall’unica prova orale obbligatoria e comune.

3. Il superamento delle prove consente il conseguimento delle abilitazioni comprese nel nuovo ambito disciplinare, secondo la tabella di corrispondenza, Allegato 2 al presente decreto.

4. I docenti in possesso di una abilitazione all’insegnamento di discipline comprese nel nuovo ambito disciplinare sono abilitati per tutti gli insegnamenti dell’ambito stesso.

5. Limitatamente all’ambito disciplinare 6 ( classi 75/A e 76/A ), i docenti titolari degli insegnamenti compresi nella classe 75/A sono abilitati per tutti gli insegnamenti confluiti nel nuovo ambito disciplinare, previo superamento di apposito corso di riconversione professionale.

6. I docenti non abilitati, inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di supplenza, di cui alle classi di concorso aggregate nei nuovi ambiti disciplinari 4 e 6 (unificazione rispettivamente delle classi 43/A e 50/A e delle classi 75/A e 76/A), in possesso di titoli di studio non più considerati validi ai sensi del presente decreto, conservano il diritto alla permanenza in dette graduatorie e ad essi sono attribuibili le sole cattedre e posti relativi ad insegnamenti, cui avevano titolo di accesso secondo l'ordinamento precedente.

7. I docenti non abilitati, di cui al precedente comma 6, sono ammessi a partecipare, per una volta soltanto, sia alle prime procedure concorsuali per esami e titoli, sia alle prime procedure abilitanti, che saranno indette dal Ministero della pubblica istruzione dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per le classi di concorso di cui alle graduatorie medesime.

 

Art. 4

( A.D. da 7 a 9 )

1. Gli ambiti disciplinari di cui alla lettera B del precedente art. 1 sono costituiti per aggregazione tra classi di concorso appartenenti prevalentemente alla scuola secondaria di 2° grado.

2. Per l’accesso agli ambiti disciplinari di cui alla Lettera B sopraddetta, con la sola eccezione dell’ambito disciplinare 8, sono previste prove obbligatorie e comuni, il cui mancato superamento comporta l’esclusione dalle prove aggiuntive indicate nel citato Allegato 1.

3. Il superamento delle prove aggiuntive consente il conseguimento delle rispettive abilitazioni.

4. L’ambito disciplinare 8 è articolato per moduli come indicato nell’Allegato 1; la prova scritta di fisica è obbligatoria e comune alle classi 38/A e 49/A; la prova scritta di matematica è obbligatoria e comune alle classi 47/A e 49/A; la prova di laboratorio di fisica è aggiuntiva per la classe 38/A e 49/A.

5. I docenti abilitati, purché in possesso dei titoli di accesso previsti dal presente decreto, possono partecipare alla procedura concorsuale per il conseguimento delle abilitazioni relative all’ambito disciplinare di riferimento sostenendo solo le prove aggiuntive, indicate nel citato Allegato 1, salvo quanto previsto dal comma successivo.

6. Relativamente all’ambito disciplinare 7, i docenti non di ruolo, in possesso dell’abilitazione LXXXII, conseguita ai sensi del pregresso ordinamento, di cui al D.M. 3 settembre 1982, e considerata non corrispondente all’abilitazione per la classe 36/A del vigente ordinamento, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Testo Coordinato, citato in premessa, per conseguire l’abilitazione per la predetta classe 36/A, debbono sostenere solo la prova scritta obbligatoria comune e la prova orale aggiuntiva.

7. Relativamente all’ambito disciplinare 8, la Tabella A/2, allegata al decreto ministeriale n.39 del 30 gennaio 1998 citato in premessa, è integrata inserendo la classe 38/A- Fisica nella colonna 2 in corrispondenza della classe 49- Matematica e fisica.

8. Relativamente all’ambito disciplinare 9, si richiamano le corrispondenze di cui alla Tabella. A/2 sopracitata e all’Allegato 2 del presente decreto.

 

Art. 5

( A.D. da 10 a 20 )

1. Gli ambiti disciplinari di cui alla lettera C del precedente art. 1, sono costituiti per aggregazione tra classi di concorso appartenenti alla scuola secondaria di 2° grado per insegnamenti tecnicopratici, per i quali l’accesso è consentito a coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti nella colonna 2 dell’Allegato 1 sopracitato.

2. Per l’accesso agli ambiti disciplinari, di cui alla Lettera C sopraddetta, è prevista una prova scritta, obbligatoria e comune, il cui mancato superamento comporta l’esclusione dalle prove successive.

3. Il superamento delle prove consente il conseguimento di tutte le idoneità comprese nel nuovo ambito disciplinare, secondo la tabella di corrispondenza, Allegato 2 al presente decreto.

4. I docenti di ruolo in una classe compresa in un ambito disciplinare conseguono l’idoneità per le altre classi di concorso a seguito di apposito corso di riconversione.

5. I docenti non di ruolo in possesso di idoneità per una delle classi di concorso aggregate nel nuovo ambito disciplinare conseguono le altre idoneità mediante il superamento di tutte le prove d’esame previste nel medesimo ambito, non applicandosi ad essi la predetta tabella di corrispondenza, di cui all’Allegato 2.

 

Art.6

1. Sono validi, ai fini del reclutamento e della mobilità, anche i diplomi di laurea il cui specifico piano di studi sia stato completato con gli esami universitari sostenuti successivamente al conseguimento della laurea.

2. Tale completamento del piano di studi consentirà ai docenti con contratto a tempo indeterminato di spostarsi all’interno dell’ambito disciplinare, sia ai fini dell’utilizzazione che della riconversione professionale in caso di soprannumerarietà.

 

Art. 7

1. Con separato provvedimento saranno definiti i programmi d’esame dei concorsi a cattedre e posti degli ambiti disciplinari di cui al presente decreto.

 

Art. 8

1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, sempreché applicabili, le disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, contenute nel T.U. di cui al Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.

 

Art. 9

1. Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti per il controllo di competenza.

 

Roma, lì 10 agosto 1998

IL MINISTRO

Berlinguer

Registrato alla Corte dei Conti, addì 5 ottobre 1998

Registro 1 istruzione fg 299

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